Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/6/1999)
(Rettifica G.U. n. 230 del 30/9/1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Viste le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di
un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di
cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette
parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente
decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale
consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche
di comunicazione a distanza.
Articolo 2
Campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:
a) relativi ai servizi finanziari un elenco indicativo dei quali è
riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Articolo 3
Informazioni per il consumatore
1.
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai
sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuata o
periodica.
2.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori particolarmente vulnerabili.
3.
In caso di comunicazioni telefoniche l'identità del fornitore e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a
pena di nullità del contratto.
4.
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le
ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Articolo 4
Conferma scritta delle informazioni
1.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima o
al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e
nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore a un anno.
2.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
Articolo 5
Esercizio del diritto di recesso
1.
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
2.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di
recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i
contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'acconto del consumatore, prima della scadenza del termine di sette
giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non
è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti
o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione
che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le 48 ore successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della
persona da questi designata, secondo le modalità e i tempi previsti
dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può
comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data di ricevimento del bene.
6.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al
rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un
credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in
base a un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito
si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in
cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle
disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme
eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali
maturati.
Articolo 6
Esecuzione del contratto
1.
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al
fornitore.
2.
In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o
del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al
comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualità equivalenti o superiori.
Articolo 7
Esclusioni
1.
Gli articoli 3, 4 e 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si
applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al
domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo
di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni a una data determinata o in un periodo stabilito.
Articolo 8
Pagamento mediante carta
1.
Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò
sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al
consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del
presente decreto legislativo.
2.
L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore
o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della
carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
Articolo 9
Fornitura non richiesta
1.
E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in
mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
2.
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.
Articolo 10
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza
1.
L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2.
Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Articolo11
Irrinunciabilità dei diritti
1.
I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. é nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
2.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo.
Articolo12
Sanzioni
1.
Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui
agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa
al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dell'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
sull'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale.
Articolo 13
Azioni collettive
1.
In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Articolo 14
Foro competente
1.
Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 15
Disposizioni transitorie e finali
1.
Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
2.
Fino alla emanazione di un Testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la
disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 e dagli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le
disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel
presente decreto legislativo.
3.
Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addí 22 maggio 1999
CIAMPI
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA,
Ministro per le politiche comunitarie
BERSANI,
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o
schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
|