CAPO
II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art.
152
Autorità giudiziaria ordinaria
1.
Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti
del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro
mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2.
Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento.
3.
Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4.
Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data
del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il
giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5.
La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti,
può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6.
Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile
il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale
udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
7.
Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto
con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui
notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione
e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8.
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa
dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo
ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche
senza la formulazione di capitoli.
10.
Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione
orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura
del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in
cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della
sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11.
Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare
la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine
per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12.
Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario
anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare
o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte,
prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno,
ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13.
La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO
II
L’AUTORITA’
CAPO
I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art.
153
Il Garante
1.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
2.
Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie
del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe
le qualificazioni.
3.
I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4.
Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico
il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5.
All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di
ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo
o in aspettativa non può essere sostituito.
6.
Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte
di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale
da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7.
Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo
156.
Art.
154
Compiti
1.
Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il
compito di:
a)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b)
esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c)
prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d)
vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito
o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo
143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e)
promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e
dell’articolo 139;
f)
segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi
richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo
2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g)
esprimere pareri nei casi previsti;
h)
curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l)
tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni
di cui all’articolo 37;
m)
predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo
stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui
si riferisce.
2.
Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo
o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista
da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a)
dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b)
dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di
polizia (Europol);
c)
dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica
nel settore doganale;
d)
dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre
2000, che istituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali
e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e)
nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
3.
Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante
può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità,
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse;
può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto ad altra autorità.
4.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione
può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando,
per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di
cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6.
Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO
II
L’UFFICIO DEL GARANTE
Art.
155
Principi applicabili
1.
All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi
alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite
agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art.
156
Ruolo organico e personale
1.
All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche
tra magistrati ordinari o amministrativi.
2.
Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite
di cento unità.
3.
Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a)
l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154;
b)
l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo
n. 165 del 2001;
c)
la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d)
il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni
e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle
more della più generale razionalizzazione del trattamento economico
delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
e)
la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione
e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi
resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo
6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4.
L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati
in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità
pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione
o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo,
sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante,
e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione
in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.
5.
In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore
a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma
6.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
7.
Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero
sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore
a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8.
Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9.
Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di
cui all’articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10.
Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
CAPO
III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art.
157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1.
Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Art.
158
Accertamenti
1.
Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2.
I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio.
Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3.
Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in
un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono
effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede
con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni
dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità
dell’accertamento.
Art.
159
Modalità
1.
Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai
sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento,
anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli
accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche
le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2.
Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata
copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata.
I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione
a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque
eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del
titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per
questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
3.
Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile,
sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente
o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere
persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4.
Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente
del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle
ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso
quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5.
Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche
mediante posta elettronica e telefax.
6.
Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
Art.
160
Particolari accertamenti
1.
Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III
della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di
un componente designato dal Garante.
2.
Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge
o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione.
Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo
è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
3.
Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in
ragione della specificità della verifica, il componente designato
può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai
sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e,
se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un
numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156,
comma 3, lettera a).
4.
Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
5.
Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi
di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto
delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine
coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo
procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6.
La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti
nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali
non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate
dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO
III
SANZIONI
CAPO
I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art.
161
Omessa o inidonea informativa all’interessato
1.
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro
a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo
17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere
aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.
Art.
162
Altre fattispecie
1.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo
16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina
del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2
La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da cinquecento euro a tremila euro.
Art.
163
Omessa o incompleta notificazione
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che
la applica.
Art.
164
Omessa informazione o esibizione al Garante
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Art.
165
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1.
Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata
la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art.
166
Procedimento di applicazione
1.
L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella
misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati
al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente
per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera
h), e 158.
CAPO
II
ILLECITI PENALI
Art.
167
Trattamento illecito di dati
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art.
168
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1.
Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento
dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Art.
169
Misure di sicurezza
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
da diecimila euro a cinquantamila euro.
2.
All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi,
anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque
non superiore a sei mesi.
Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L’organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono
nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art.
170
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1
e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.
Art.
171
Altre fattispecie
1.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1,
e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art.
172
Pene accessorie
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa
la pubblicazione della sentenza.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO
I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art.
173
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
1.
La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione,
è così modificata:
a)
il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2.
Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica,
di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.";
b)
il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11.
1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione
è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio
dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo
sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue
le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione
o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla
richiesta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è
possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base
degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma
1.2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d)
l’articolo 12 è abrogato.
Art.
174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1.
All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma,
sono inseriti i seguenti:
"Se
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143,
l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione
in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.
Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell’atto.
Le
disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133
e 136.".
2.
Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le
parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite
dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna
della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di
abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3.
Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile,
la parola: "l’originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4.
Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta
chiusa e sigillata".
5.
All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito
un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata
e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura
la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale è diretta.";
b)
nell’ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite
dalle seguenti: "al primo comma".
6.
Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.
7.
All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo
le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignità".
8.
All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma
è aggiunto il seguente:
"L’intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario
o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9.
All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Nell’avviso è omessa l’indicazione
del debitore".
10.
All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
"del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla
cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11.
All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo
137, terzo comma, del medesimo codice. ".
12.
Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo
15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi)
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo
137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e
negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13.
All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"
3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure,
se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo.
Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia
dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione
al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale
e alla copia dell’atto.";
b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni
strettamente necessarie.".
14.
All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole:
"è scritta all’esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3".
15.
All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere
o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo
148, comma 3, del codice.".
16.
Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell’atto.";
b)
all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L’agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta
chiusa, del deposito".
Art.
175
Forze di polizia
1.
Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo
21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni
di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione
al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.
2.
I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di
pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53,
comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione
del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è
verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo
11.
3.
L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art.
10 (Controlli)
1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante
per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge
e dai regolamenti.
2.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza
dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei
dati personali.
3.
La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
4.
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione
al Garante per la protezione dei dati personali.
5.
Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione
di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art.
176
Soggetti pubblici
1.
Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti:
", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona
cui i dati si riferiscono, ".
2.
Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3.
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E’
istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione,
che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione
delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria
e con indipendenza di giudizio.".
4.
Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5.
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale
propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione
del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6.
La denominazione: "Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione"
contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione".
Art.
177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1.
Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione
della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2.
Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L’accesso alle informazioni
non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla
nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.".
3.
Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo
107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure
su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del
richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante,
ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
4.
Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5.
Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio,
di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale
o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Art.
178
Disposizioni in materia sanitaria
1.
Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole:
"il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite
le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".
2.
All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS
e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L’operatore sanitario
e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero
di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso,
è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura
o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.";
b)
nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite
dalle seguenti:
"decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali".
3.
Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso
umano, è inserito, in fine, il seguente periodo:
"Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte
ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".
4.
All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in
data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del
27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5.
Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente
al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art.
179
Altre modifiche
1.
Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse
le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto
si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore
il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".
2.
Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3.
Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine
le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di
cui all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
4.
Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
è inserito il seguente:
"Articolo
107-bis.
Trattamento
di dati personali per scopi storici
1.
I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo
107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono
essere diffusi.
2.
I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli
Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi
storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio
dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi
del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei
dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo
di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale
degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico".
CAPO
II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
180
Misure di sicurezza
1.
Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato
B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2.
Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice
dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche,
non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle
misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità
tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3.
Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura
di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo
da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche
o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando
i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore
del codice.
Art.
181
Altre disposizioni transitorie
1.
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004,
in sede di prima applicazione del presente codice:
a)
l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati
e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma
2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b)
la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo
26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante,
entro il 30 giugno 2004;
c)
le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il
30 aprile 2004;
d)
le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il
30 giugno 2004;
e)
le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del
consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di
medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi
sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato,
al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f)
l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria
a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore
fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3.
L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli
46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4.
Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato
per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato
o distrutto in base alla normativa vigente.
5.
L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato
ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente
ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica
o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi
informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati
alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice.
6.
Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento
le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono
proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art.
182
Ufficio del Garante
1.
Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali,
in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre
il 31 marzo 2004, il Garante:
a)
può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello
iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità
di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche
o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione
di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente
codice;
b)
può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel
limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il
personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che
abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno
un anno.
CAPO
III
ABROGAZIONI
Art.
183
Norme abrogate
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a)
la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b)
la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c)
il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d)
il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e)
l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f)
il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g)
il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h)
il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i)
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli
articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n)
il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o)
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati
gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a)
l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio
2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b)
l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c)
l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia
di donatori midollo osseo;
d)
l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza
al parto;
e)
l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre
2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti
di ricovero;
f)
l’articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g)
l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione
in campo scientifico e tecnologico;
h)
l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i)
l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge
1° aprile 1981, n. 121.
4.
Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini
di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo
119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si
osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO
IV
NORME FINALI
Art.
184
Attuazione di direttive europee
1.
Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002.
2.
Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo
la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3.
Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni
dati personali.
Art.
185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1.
L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi
1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente
codice.
Art.
186
Entrata in vigore
1.
Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1°
gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli
156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima
data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli
articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il
presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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